IL REGIME FISCALE AGEVOLATO FORFETARIO

Cosa c’è da sapere? (agg.to 2021)

Il Regime agevolato forfetario per “minimi” con fatturati annui fino a 65.000€, rappresenta l’eccellenza dell’agevolazione fiscale 
per per imprese e professionisti sia per aperture nuove partite iva che per scelta successiva e porta a notevoli semplificazioni nella gestione contabile e negli adempimenti fiscali, oltre ad una tassazione con “flat tax” ad aliquota fissa del 15%.

Introdotto originariamente dalla legge 190/2014, ha subito numerosi cambiamenti che lo hanno via via snellito e raffinato, unificando ed incamerando altre modalità semplificate come quella dei minimi, ed allargando sempre più le possibilità di accesso a moltissimi soggetti con vantaggi sia in termini di adempimenti che di imposte e contributi. La legge 148/2018 in parte rettificata dalla L. 160 del 27/12/2019, ha modificato alcune limitazioni, con l’eliminazione definitiva delle diverse fasce di reddito che in passato “penalizzavano” alcune tipologie di attività rispetto ad altre, fissando ora per tutti il limite di ricavi annuali o ragguagliati ad anno a 65.000€, tassazione fissa con aliquota al 15% con ulteriore agevolazione, per i primi cinque anni di apertura p. iva al 5%. Sono state mantenute le distinzioni in base alle varie tipologie di attività, cui si applicano dei coefficienti di redditività differenti che vanno dal 40% all’87%. Quindi la tassazione verrà semplicemente calcolata applicando ai ricavi imputabili a quell’esercizio, la percentuale di redditività stabilita per il proprio settore in base al codice di attività Ateco.

Sono tuttora in vigore le limitazioni relative ai soggetti che hanno percepito nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente ed assimilato eccedenti i 30.000€ annui, salvo che il rapporto o i rapporti, siano cessati. Permane anche il limite dei 20.000€ lordi di spese sostenute per lavoro dipendente, collaboratori e le somme erogate sotto forma di utili ad associati in partecipazione. Tra i benefici, rimane tuttavia ancora la riduzione del 35% sui contributi Inps obbligatori (per Artigiani e commercianti vedi circolare Inps 17-2021). E’ però bene ricordare che essendo una agevolazione di natura facoltativa va quindi richiesta espressamente con domanda attestante i requisiti di legge, in via tempestiva in modo da poter ricevere al più presto i conteggi corretti, per le nuove imprese, mentre per le ditte già operanti di solito entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede l’abbattimento dei contributi, che altrimenti, per tale anno, si pagheranno per intero. Da rammentare anche che da un punto di vista fiscale, le nuove attività che volessero usufruire delle agevolazioni, devono comunicare la scelta del regime al momento della denuncia di nuova attività, non tanto per l’effettiva adesione dal momento che è un regime naturale e fa testo il comportamento del contribuente, bensì perché è punibile con sanzioni l’omessa comunicazione.

In caso di occupazioni svolte in settori con differenti percentuali di redditività, per stabilire o meno se si rientri nel regime agevolato forfetario, si determinerà l’imponibile lordo applicando ai ricavi imputabili alle singole attività, le percentuali imposte dalla vigente normativa. Attualmente i coefficienti in vigore sono previsti dall’all.2 della L. 145/2018. Dal reddito sono deducibili i contributi previdenziali obbligatori e quelli versati per i collaboratori a carico dell’impresa familiare. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e non sono assoggettabili ad indici di capacità contributiva com’erano gli studi di settore, i vecchi parametri ed il redditometro, sono esclusi dall’applicazione delle ritenute alla fonte, salvo quelle sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati e non sono soggetti a ritenute d’acconto su redditi e compensi percepiti. Al momento l’obbligo della fatturazione elettronica rimane solo nei confronti di committenti e clienti della pubblica amministrazione.

Da recenti notizie (agg.to 15/12/2021), il governo avrebbe chiesto l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche ai soggetti in forfettario. Si attende l’approvazione del Consiglio europeo, chiamato a formalizzare la decisione per capire come si evolverà la questione, poi ci saranno circolari e norme attuative che introdurranno gli eventuali obblighi.

Se si svolgono più attività, il tetto dei 65.000€/annui sarà cumulativo, dato cioè dalla somma dei ricavi di tutte. Ovviamente, così come non si potrà detrarre l’iva sulle fatture di acquisto, l’imposta non andrà applicata nemmeno sulle fatture emesse. Gli obblighi contabili e di registrazione dei documenti vengono meno e quindi si sarà esonerati dalla registrazione delle fatture e dalla tenuta dei libri contabili, dalle liquidazioni e dalla dichiarazione annuale dell’iva, mentre rimarrà l’obbligo della numerazione e conservazione della documentazione, la presentazione della denuncia dei redditi ed anche la certificazione dei corrispettivi. Rimangono particolari attenzioni riguardo gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni, importazioni ed esportazioni e per prestazioni ricevute o rese a soggetti non residenti che potranno accedere alle agevolazioni solo in ben determinati casi. Analizzeremo in seguito vantaggi e svantaggi anche per i singoli casi in modo da cercare di indirizzare al meglio, chi fosse interessato all’adesione.

Lukesk 2021

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