Come e cosa fare (agg.to 2021)
I redditi da attività di lavoro autonomo e le collaborazioni saltuarie erano in passato gestiti in modo piuttosto vario identificandoli in base alle necessità, spesso imposte dal mandante come co.co.co., contratti a tempo, a progetto o come collaborazioni occasionali generiche assoggettate a ritenuta d’acconto tramite ricevuta con marca da bollo. Attualmente invece è stata fatta una distinzione tra le prestazioni di lavoro occasionale e quelle di lavoro autonomo occasionale, piuttosto fuorviante a dire la verità data la minima differenza di termini, e sono stati fissati dei paletti che hanno portato alla disciplina delle prime con l’articolo 54 bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha imposto una regolamentazione anche per quanto riguarda l’inquadramento contributivo delle prestazioni tramite il contratto di prestazione occasionale messo a punto dall’Inps. Invece non è molto cambiata la normativa dei redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente che sono tuttora inquadrate fiscalmente tra i redditi diversi, quelli di di cui all’art. 67 c.1 lett. l) del TUIR Dpr 917/86, con obbligo dei contributi Inps se eccedenti i 5.000€/annui, come prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
Ovviamente in ogni caso parliamo di prestazioni SENZA alcun vincolo di subordinazione, altrimenti rientrerebbero nella sfera d’azione regolamentata dalla normativa del lavoro dipendente (art. 2094 cod. civile), e senza una continuità ed organizzazione tipiche del lavoro autonomo professionalmente organizzato (art. 2222 cod. civile), di natura saltuaria. L’inps con la circ. 107 del 05/07/2017, dà ampi approfondimenti al contratto sopracitato. L’obbiettivo è evidentemente quello di regolarizzare anche tramite contributi previdenziali obbligatori, molte posizioni lavorative che in passato erano mascherate da collaborazioni coordinate o continuative o tramite contratti a progetto. Il limite importi previsto sale a 6.666€ per pensionati e per gli studenti fino a 25 anni, mentre rimane di 2.500€, sempre su base annua, per prestazioni verso lo stesso utilizzatore. Entro queste cifre i compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato. Ulteriore possibilità è costituita dal Libretto famiglia per le collaborazioni intraprese tra persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, rivolte ai piccoli lavori domestici, all’assistenza domiciliare ed all’insegnamento supplementare nel privato, che non approfondiremo in questa sede.
Le prestazioni obbligano mandanti e prestatori d’opera ad iscriversi esclusivamente in via telematica sul portale dell’Inps per versare i contributi nella gestione separata nella misura del 33% e nella misura del 3,5% per l’assicurazione INAIL, Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%. La differenza che salta maggiormente agli occhi rispetto al passato è che venendo gestita online l’intera procedura, tramite sito istituzionale, pure l’accreditamento per il netto al prestatore viene fatto dall’Inps e non più dal mandante così si evitano anche situazioni anomale di pagamento.
Non possono utilizzare il CPO (contratto di prestazione occasionale): i soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; le imprese dell’edilizia e di settori affini, quelle esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; chi ha l’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per le imprese operanti nel settore agricoltura con non più di cinque dipendenti è possibile con dichiarazione preventiva dell’utilizzatore almeno un’ora prima dell’inizio della stessa il contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Stesso discorso per le aziende alberghiere che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.
L’importo del compenso minimo giornaliero, determinato in base alla retribuzione oraria delle prestazioni individuata dal contratto collettivo della categoria ed indicato dall’utilizzatore, non può essere inferiore al minimo fissato per la remunerazione di quattro ore lavorative. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura.
Anche gli enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, rispettando i vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: per progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Gli enti locali, e le pubbliche amministrazioni in genere, non sono soggetti al divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto, nel caso in cui l’ente locale sia già registrato, fra gli utilizzatori, nella piattaforma informatica delle prestazioni occasionali.
Invece è rimasto invariato il regime delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo che prevede tuttora l’assoggettamento alla gestione separata sopra i 5.000€ annui solo per i redditi saltuari di lavoro autonomo previsti dal codice civile all’art. 2222 (contratto d’opera), inquadrati fiscalmente nei redditi diversi dall’art. 67 c. 1 lett l) del Tuir, e quelli relativi all’art. 67 c.1 lett. i) cioè le attività commerciali non esercitate abitualmente. E’ interessante notare che queste ultime, a differenza delle altre, sono ancora esenti dai contributi e ciò permette ancora del margine di manovra per quelle prestazioni professionali o di vendita, di rappresentanza, di agenzia ed intermediazione, sempre se SPORADICHE e quindi non esercitate abitualmente, di poter essere svolte senza l’apertura della partita iva e senza l’assoggettamento all’Inps. Da ricordare che per essere inquadrato come lavoro autonomo, il rapporto tra le parti non deve avere alcun vincolo di subordinazione e la prestazione deve essere gestita in completa autonomia pur conservando l’assenza di abitualità, continuità e dell’organizzazione professionale tipica di una attività stabile. Il tetto dei 5.000€/annui è un limite solo per la gestione dei contributi al di sopra del quale scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata con contributi per il prestatore di 1/3 e per 2/3 a carico del committente.
Con le ultime novità introdotte dal DL 146/2021, si introducono ulteriori restrizioni di questo strumento dal momento che il committente prima dell’utilizzo dovrà dare preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.
Lukesk 2021
