Proviamo a fare un po’ di chiarezza
Che il regime forfetario sia una agevolazione molto interessante è indubbio ma da qui a definirla positiva per tutti ce ne corre! Quindi conviene a priori optare per questo regime contabile visto che sembra portare tanti vantaggi? Vediamo di fare il punto della situazione perché non è mica detto. Evidenziamo intanto chi ne è escluso in partenza.
Abbiamo visto nel precedente articolo introduttivo, che il tetto odierno del fatturato è di 65.000€ per tutti, e pur essendo state rimosse alcune importanti limitazioni come quella dei beni strumentali che prima era di 20.000€, rimangono però sostanziali paletti che ne precludono l’accesso per chi fosse già in un regime speciale iva, o per i soggetti non residenti con delle eccezioni come quella del rappresentante fiscale in Italia. Altre limitazioni sono per chi in possesso di quote di Srl, in percentuali tali da garantirgli la maggioranza in assemblea o il controllo, o per chi avesse la partecipazione contemporanea all’impresa, in società di persone, associazioni o imprese familiari, che svolgessero attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella oggetto di agevolazioni. Inoltre sono da valutare eventuali incompatibilità per precedenti rapporti di lavoro subordinato, impresa o lavoro autonomo svolti nei due periodi precedenti, che siano analoghe o assimilabili a quella oggetto di vantaggi fiscali. Quindi sostanzialmente, non ci deve essere continuità nella tipologia di occupazione effettivamente esercitata: lo scopo ovviamente è quello di far sì che non si tenti di sfruttare i vantaggi semplicemente trasformando una tipologia lavorativa ordinaria in una agevolata o mascherandone una con altra.
Per identificare le categorie, valgono anche qui i codici Ateco, ma attenzione: considerato che le limitazioni sono state introdotte allo scopo di prevenire comportamenti elusivi magari con utilizzo di differenti attività pur di beneficiare delle agevolazioni, frammentando o falsando quanto effettivamente svolto, l’agenzia delle entrate analizzando i comportamenti del contribuente, in caso di controllo, inibirebbe la permanenza nel regime agevolato, inficiando così non solo eventuali scelte furbette che non vanno d’accordo con i comportamenti reali, ma facendo emergere anche delle false dichiarazioni che possono portare serie conseguenze. Ciò vale anche se si prova a coprire l’origine di chi produce il reddito, camuffando la paternità dei ricavi tramite altri soggetti, come per l’appunto avviene fatturando con una società di comodo che anche se intestata ad altri, basterebbe il possesso di quote in misura importante o una partecipazione direttamente o indirettamente riconducibile al reale titolare come prova per scoprirlo. Stesso discorso vale anche per la trasformazione fittizia di eventuali rapporti lavorativi, come quello da dipendente a lavoro autonomo che si vorrebbe far rientrare nei vantaggi, per attività che siano riconducibili ai medesimi mandanti (in questo caso datori di lavoro prima e clienti poi), di peso tale da gravare in misura prevalente sul monte reddituale del contribuente. Le limitazioni permangono se avvenute nei due precedenti esercizi, e per mansioni o attività nei confronti di medesimi soggetti e che rientrino ovviamente nella stessa tipologia o in una assimilabile a quella oggetto dell’agevolazione. Chiaramente con questo si vogliono scoraggiare alcuni comportamenti che datori di lavoro disonesti potrebbero imporre ai subalterni per risparmiare su tasse e contributi come facevano in passato anche tramite la formula dell’associazione in partecipazione.
Nel caso emergano delle cause ostative all’ingresso o alla permanenza nel regime agevolato, la preventiva rinuncia, esplicitamente dichiarata in sede di denuncia annuale, può portare ad eliminazione dei paletti. Il superamento dei limiti o altri fattori di preclusione che emergano a posteriori, comporterebbero invece l’automatico rientro in regime ordinario o semplificato che sia: mentre la rimozione degli impedimenti potrebbe permettere al contribuente di rimanerci. Ma se ad alcune cause di restrizioni sarà possibile rinunciare, altre come i ricavi oltre soglia si potrebbero eliminare contabilmente solo in alcuni casi, quando sia possibile farlo legalmente perché espressamente previsti dalla normativa fiscale: ad esempio quando si ripartiscano su più esercizi (nel primo o ultimo periodo di permanenza nel regime), imputandoli per cassa o per competenza se scaturiti da regime ordinario, “spalmandoli” quindi su più esercizi o abbattendo il reddito in sede di dichiarazione annua per l’ingerenza di perdite di esercizi precedenti, portate in detrazione.
Dal momento che non si potrà scaricare l’iva a credito sulle fatture d’acquisto, o dedurre dal reddito i costi sostenuti, per ogni situazione sarà da quantificare molto bene in via preventiva, se aderire porterà benefici o meno. Ciò comporta quindi una attenta valutazione su quanti e quali impieghi sarà necessario sostenere per l’impresa, identificandone le varie tipologie di costi, che saranno rilevanti nei primi anni per investimenti e spese di avviamento attività, ma potranno essere anche successivamente ricorrenti. Ci sarà quindi da valutare l’incidenza dei costi fissi, variabili, pluriennali, così come l’iva sugli investimenti o su spese importanti che finirà anch’essa a costo e non potrà essere recuperata. Anche qui le limitazioni sono costituite dal non poterli dedurre completamente dai ricavi bensì solo nella percentuale stabilita per le categorie. Alcune attività trarranno senz’altro giovamento nel pagare una imposta unica ed in misura fissa, ma altri potrebbero non identificarsi con le redditività imposte dall’agenzia delle entrate. Infatti le discriminanti stabilite a tavolino non tengono conto delle numerose variabili che in realtà troviamo non solo tra azienda ed azienda ma anche tra realtà diverse. E’ facile capire come ci siano anche enormi differenze tra aziende in termini di location, dimensione, affermazione sul mercato, scenari demografici, economici e reddituali giusto per fare qualche minimo distinguo.
Se fare un conto unico ha semplificato le cose per l’Agenzia delle Entrate, non è affatto detto che tutti gli appartenenti a quella categoria rientrino nella percentuale rimunerativa applicabile, quindi nel caso di un carico di spese che superi le soglie stabilite verrebbe meno la convenienza a rimanere in questo regime. Questo se ovviamente il margine e la redditività considerata costituiscono uno standard ricorrente per l’azienda, perché se l’incidenza media sarà altalenante come spesso avviene da esempio per chi lavora col turismo e per gli stagionali, sarà necessario avere dei dati attendibili su base annua, per fare proiezioni nel medio o lungo periodo. Altre categorie da valutare attentamente sono quelle dei rappresentanti, intermediari ed agenti di commercio: in regime ordinario (o semplificato), l’agente si potrà detrarre il 100% dell’iva sull’acquisto di auto, di carburanti e sulle manutenzioni, mentre tutte le spese relative compreso noleggio o acquisto si deducono all’80% dal reddito, cosa che ovviamente non avverrà in regime forfetario. Spesso le case automobilistiche offrono anche agli agenti iscritti, sconti particolari per l’acquisto dell’auto, quindi c’è molto da perdere, rinunciando al regime contabile standard ma il beneficio potrebbe ugualmente esserci per attività con poche spese o su provvigioni basse. E’ inutile dire che chi avesse nel tempo margini inferiori a quelli imposti forse dovrebbe valutare attentamente se abbia senso andare avanti senza importanti rivoluzioni nell’attività.
Potrebbe essere un vantaggio per chi, entro le soglie del fatturato, registrasse una grande redditività, il che tradotto in soldoni implica che nel settore (ma non solo) bisognerebbe girare, e chiudere spesso ordinazioni, magari con la minima spesa così da avere alti guadagni, cosa che ultimamente è sempre più difficile. Forse giusto con lo smart working, lavorando da remoto o facendo il raccoglitore d’ordini già preconfezionati… ma secondo me sono casi rari piuttosto che come norma. Infatti la redditività per la categoria 46.1 – INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, stabilita nella misura del 62%, risulterà spesso, a mio modesto parere, inadeguata, perché tradotta equivarrebbe ad ammettere che chi fa il rappresentante ha mediamente costi SOLO per il 38% dei ricavi. Magari per alcuni è così ma credo che chi gira come una trottola coprendo più province o magari regioni diverse raccattando spesso di questi tempi ben poco avrebbe da obbiettare. Di conseguenza l’imposizione, potrebbe risultare anacronistica ed assolutamente aliena rispetto alla vera verità. Almeno quella che ho toccato con mano io.
Stesso discorso potrebbe essere fatto per alcune tipologie di “Attività professionali scientifiche, tecniche sanitarie ecc”, cui è stato imposto addirittura un coefficiente del 78% di redditività, assumendo quindi che chi rientrasse in questi molteplici e variegati settori abbia mediamente una incidenza di costi inferiori al 22% dei ricavi, valori che qualcuno, grazie magari a chissà quali proiezioni e conteggi, avrà in qualche modo pur estrapolato! Probabilmente, è stato considerato a priori che le attività “intellettuali” o professionali di mero impegno mentale possano avere meno spese rispetto ad altre, ma ce ne sono pur sempre moltissime che sono quasi obbligate, a partire dalle attrezzature informatiche, dai software, dall’affitto locali, dai mobili ed arredi, da eventuali veicoli e collaboratori: non è che lo “star seduti per produrre opere d’ingegno” costi proprio poco o niente. Forse secoli fa con carta, penna e calamaio, ma dubito sia oggi generalmente lo stesso.
Per concludere, purtroppo non è affatto facile prendere in considerazione le variabili dei vari mercati, però continuo a sostenere che non si può ugualmente fare di tutta l’erba un fascio. Quindi ogni singola attività, in mancanza di una considerazione più specifica che venga dall’alto, dovrà farsi carico di analizzare le sue potenziali incidenze costi/ricavi e proiettarle nel mercato d’appartenenza, nei luoghi e tempi in cui si svolge la sua attività. Sperando non solo di azzeccarci ma anche di avere, entro i limiti stabiliti, sempre margini molto elevati perché sennò sarà fuori dai giochi.
Comunque nulla è per sempre e quindi, chi si rendesse conto di aver fatto male i conti strada facendo, dall’anno successivo potrà sempre dichiarare di rinunciare e tirarsi indietro.
Lukesk 2021
